Decreto Legge n.63 del 04 Giugno 2013. Detrazioni fiscali al 65%

Nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2013 è stato pubblicato il testo del D.L. n. 63 che comprende la direttiva 2009/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia.Il decreto legge, all’articolo 14, innalza il valore delle detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico dal 55% al 65%, prorogando la possibilità di usufruire della detrazione sino al 31 dicembre 2013 per i casi ordinari.

Per quanto interessa interventi su parti comuni dei condomini, la proroga è prolungata al 30 giugno 2014.

Non Vi sono variazioni ai presupposti che caratterizzavano fino a oggi le detrazioni del 55%, altresì non sono stati ritoccati, nel caso dei componenti finestrati, i valori limite di trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi per cui l’osservanza della norma dà diritto alla detrazione.

Come ben noto per tutti i decreti legge, anche il DL n. 63/2013 entra immediatamente in vigore dopo la sua pubblicazione.

Entro 60 giorni dovrà essere approvato da ambo le parti del Parlamento.

E’ ufficialmente entrato in vigore il giorno 6 giugno 2013.

Di seguito inseriamo l’estratto del DL 63/2013., Art.14.

 

Art. 14: Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

1.     Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013, con l'esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

2.     La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

3.     La detrazione spettante ai sensi del presente articolo e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Per vedere il DL completo: Gazzetta Ufficiale - atto completo - DL. n.63-2013.pdf

 

 

 

 

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